Inviato esito
Comune di Caulonia
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Gara #66
Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di: “REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA ANFITEATRO E NIDO D’INFANZIA IN CAULONIA VIALE MAGNA GRECIAInformazioni appalto
15/04/2026
Aperta
Lavori
€ 1.701.549,36
cagliuso raffaele
Categorie merceologiche
4521 - Lavori generali di costruzione di edifici
Lotti
Inviato esito
1
BB409BD630
F15E22000510006
Qualità prezzo
Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di: “REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA ANFITEATRO E NIDO D’INFANZIA IN CAULONIA VIALE MAGNA GRECIA
Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di: “REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA ANFITEATRO E NIDO D’INFANZIA IN CAULONIA VIALE MAGNA GRECIA
€ 1.589.163,43
€ 431.444,55
€ 59.381,00
€ 1.304.141,07
25
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 07210301219 | FMC CONSTRUCTION SRL |
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| crisarà | rocco | Presidente |
| Cagliuso | Raffaele | Componente |
| Papandrea | Raffaele | Componente |
Commissione valutatrice
Determina nr.3
05/05/2026
|
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276.70 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| crisarà | rocco | Presidente |
| Cagliuso | Raffaele | Componente |
| Papandrea | Raffaele | Componente |
Scadenze
04/05/2026 10:00
05/05/2026 10:00
05/05/2026 11:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
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864.47 kB | |
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480.68 kB | |
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allegato-d-conflitto-di-interessi.docx SHA-256: 0eaba98f9fa208f88e6a973186dffbb4f769b986e14275b7d0806b4fbf4b646f 14/04/2026 17:28 |
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allegato-c-requisiti-ordine-generale.docx SHA-256: 7fffcbc5c26492b64f08a46884717d7b019b1bfa398d2d2184853ba05b3087cf 14/04/2026 17:28 |
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allegato-a-domanda-di-partecipazione-operatore-economico.docx SHA-256: 704efc910d5a6ac1b5cb4f875215486e3cbbf8a49bfa6c7ad10b40584b6e4c95 14/04/2026 17:28 |
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20260316-verbale-di-validazione-pfte-anfiteatro.pdf SHA-256: 282352eb65bc9babcc67226ae5c29104bb87b62eba592d6d8f9f2a78904c8f79 14/04/2026 17:28 |
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00-compenso-prestazioni-professionali-prog.-esecutivo.pdf SHA-256: 7a7d816ad0de82502894b11d1e8c1a193472854df0b37b77ed0474c15e006ea4 14/04/2026 17:28 |
44.47 kB | |
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01-approvazione-pfte-anfiteatro-caulonia.pdf SHA-256: 269f5e5cb81eda82484ed6560f1a540355ee423f5bad17711873ea6f4a7aaad0 14/04/2026 17:28 |
332.49 kB | |
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03-norme-di-gara-appalto-iintegrato-anfiteatro-caulonia.pdf SHA-256: 822f22319e297a2dc4265c9bf3d4c1d162f53b3aa4f2c57db1fc516b612cf1e1 14/04/2026 17:28 |
56.46 kB | |
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Verbale ammissione SHA-256: c4df11d47474b5b7f4bdfe1a6c6678433cee77d87c3a488d5388d77fc3c9400a 12/05/2026 09:21 |
21.75 kB | |
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Verbale ammissione SHA-256: 05b6775ee53b0a3ec2d482eb271e907b6ab46ce7ab47340df67dee729dc87e0e 12/05/2026 09:21 |
21.75 kB | |
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Verbale di aggiudicazione SHA-256: ea418bef24183fe63c725ce6406262959b89c5c6a37dbd1437b596157fff701c 13/05/2026 08:24 |
1.73 MB | |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: 910e44b9339dd31db0ce0c24f7ac08e0a1be31a5da0ad9f4c6c256687b34b081 03/07/2026 08:33 |
15.03 kB |
Chiarimenti
21/04/2026 12:02
Quesito #1
Buongiorno
Con la presente si chiede se in questa procedura è consentito l'avvalimento di una o tutte le categorie Soa, inoltre nel caso in cui si partecipa con la sola categoria prevalente la cui classifica è idonea a coprire l'intero importo dell'appalto si può ricorrere anche al subappalto qualificante ?
Ringrazio in anticipo
Cordiali Saluti
Con la presente si chiede se in questa procedura è consentito l'avvalimento di una o tutte le categorie Soa, inoltre nel caso in cui si partecipa con la sola categoria prevalente la cui classifica è idonea a coprire l'intero importo dell'appalto si può ricorrere anche al subappalto qualificante ?
Ringrazio in anticipo
Cordiali Saluti
29/04/2026 13:14
Risposta
In riscontro, si comunica che la SOA principale è unica in OG1 e non vi sono ulteriori categorie di qualificazione obbligatoria non superando l'importo del 10%. L'avvalimento è sempre consentito ma riguarda sempre l'unica categoria prevista in SOA, la Og1. Il sub appalto è consentito nelle fome di cui al D.lgs 36/2023.
Cordiali Saluti
Cordiali Saluti
21/04/2026 16:43
Quesito #2
Buonasera,
vorremmo chiedere alcuni chiarimenti in merito all'offerta tecnica. Per le relazioni A1, A2,A3 la tabella PFTE vs Proposta è compresa nelle 5 pagine? La planimetria per il criterio A1 in che formato deve essere ? Per il criterio A2 gli schemi o elaborati grafici quanti possono essere e in che formato?
Grazie
vorremmo chiedere alcuni chiarimenti in merito all'offerta tecnica. Per le relazioni A1, A2,A3 la tabella PFTE vs Proposta è compresa nelle 5 pagine? La planimetria per il criterio A1 in che formato deve essere ? Per il criterio A2 gli schemi o elaborati grafici quanti possono essere e in che formato?
Grazie
29/04/2026 13:15
Risposta
Per i criteri A.1, A.2 e A.3, il disciplinare specifica che deve essere presentata una relazione tecnica di massimo 5 pagine in formato A4 che includa la tabella di confronto "PFTE vs proposta". Pertanto, la tabella è considerata parte integrante della relazione e deve rientrare nel limite delle 5 pagine previste per ciascun elemento;
Per il criterio A.1, è richiesta una planimetria o uno schema planimetrico in scala idonea, indicata preferibilmente in 1:500 (o altra scala che ne garantisca la leggibilità). Tale elaborato deve contenere la legenda dei materiali e l'indicazione delle superfici o quantità per ambito.
Per il criterio A.1, è richiesta una planimetria o uno schema planimetrico in scala idonea, indicata preferibilmente in 1:500 (o altra scala che ne garantisca la leggibilità). Tale elaborato deve contenere la legenda dei materiali e l'indicazione delle superfici o quantità per ambito.
24/04/2026 09:36
Quesito #3
Premesso che la scrivente Società parteciperà alla gara "indicando" uno o più Professionisti ai fini della progettazione, si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) la documentazione dell'offerte tecnica (relazioni tecniche, planimetrie, ecc.) deve essere firmata digitalmente soltanto dall'Impresa concorrente o anche dai Professionisti indicati per la progettazione, compreso l'Archeologo? 2) il modello di offerta economica deve essere firmato digitalmente soltanto dall'Impresa concorrente o anche dai Professionisti indicati per la progettazione, compreso l'Archeologo? 3) nella struttura operativa di Professionisti richiesta dalla lex specialis di gara è necessario inserire anche un Geologo? 4) è possibile che l'Impresa "indichi" per la progettazione un solo Professionista in possesso di tutti i requisiti necessari per l'espletamento del servizio, garantendo comunque una struttura operativa per come richiesta dalla lex specialis di gara, senza costituire un Raggruppamento di Professionisti? Il quesito sorge dalla lettura della lex specialis di gara: sembrerebbe obbligatorio, infatti, costituire un Raggruppamento di Professionisti composto dalle figure richieste per la struttura operativa, con obbligo, quindi, di associare un Giovane Professionista e di inserire in gara le dichiarazioni e la documentazione (DGUE, Allegati b, c, d, g, h) di ciascun Professionista componente la struttura operativa: ciò comporterebbe la necessità di compilare, firmare e inserire nella Busta Amministrativa circa 30 allegati per i soli Professionisti. Pertanto, se il singolo Professionista indicato dall'Impresa concorrente è in possesso di tutti i requisiti, è possibile che la struttura operativa non sia considerata concorrente alla gara e quindi non debba costituirsi un Raggruppamento di Professionisti e non si debbano compilare le dichiarazioni per ciascun componente? Si ringrazia sin d'ora per la collaborazione. Distinti saluti.
29/04/2026 13:12
Risposta
1. Firma dell’offerta tecnica
La documentazione dell’Offerta Tecnica deve essere firmata digitalmente dal concorrente secondo quanto previsto dal disciplinare. In assenza di una espressa previsione della lex specialis, non è richiesta la firma digitale dell’intera offerta tecnica anche da parte dei professionisti indicati per la progettazione, compreso l’archeologo. Resta fermo che, ove l’operatore ritenga opportuno far sottoscrivere singoli elaborati specialistici ai professionisti competenti, ciò è ammesso; tuttavia, tale sottoscrizione non risulta imposta dagli atti di gara.
2. Firma dell’offerta economica
Il modello di Offerta Economica deve essere firmato digitalmente dal concorrente. Non è richiesta la firma dei professionisti indicati per la progettazione, compreso l’archeologo, trattandosi di atto negoziale riferibile all’operatore economico partecipante alla gara.
3. Presenza del geologo nella struttura operativa
La lex specialis richiede espressamente una struttura minima composta da ingegnere, architetto e CSP, oltre alla disponibilità di un archeologo di prima fascia, non computato nel minimo di 3 unità. Non è espressamente richiesta la presenza obbligatoria di un geologo.
4. Indicazione di un solo progettista senza RTP di professionisti
È ammesso che l’impresa concorrente indichi, ai fini della progettazione, anche un solo operatore economico progettista, senza necessità di costituire un RTP di professionisti, purché tale soggetto sia in possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis e garantisca integralmente la struttura operativa minima prescritta dagli atti di gara.
Ciò significa che la struttura minima richiesta dalla lex specialis (ingegnere, architetto, CSP, oltre alla disponibilità dell’archeologo di prima fascia, non computato nel minimo di 3 unità) non coincide necessariamente con un RTP di progettisti, ma può essere assicurata anche all’interno dell’organizzazione del progettista indicato, ove consentito dalla natura del soggetto stesso e dalla relativa organizzazione professionale.
Ne consegue che:
- se il progettista indicato è un operatore economico organizzato (ad esempio società di ingegneria, società tra professionisti o altro soggetto ammesso), esso può soddisfare internamente la struttura operativa minima richiesta, senza necessità di costituire un RTP di professionisti;
- se invece il progettista indicato è un professionista singolo persona fisica, la semplice indicazione del solo nominativo non è di per sé sufficiente, ove non risulti comunque garantita la struttura minima richiesta dagli atti di gara; in tal caso, le ulteriori professionalità necessarie potranno essere assicurate nell’ambito della struttura del progettista stesso, ove ciò sia concretamente dimostrato e compatibile con la natura del soggetto indicato, ovvero mediante partecipazione in forma aggregata, qualora le ulteriori figure assumano autonoma soggettività quali co-progettisti/operatori economici.
Pertanto, la struttura operativa richiesta dagli atti di gara non deve essere automaticamente qualificata come RTP concorrente; essa assume tale veste solo quando le singole figure professionali partecipano alla gara come autonomi operatori economici associati per lo svolgimento della progettazione.
Resta fermo che la documentazione amministrativa e le dichiarazioni devono essere prodotte in conformità a quanto richiesto dalla lex specialis per il soggetto indicato quale progettista e per gli eventuali ulteriori soggetti che, in base alla forma di partecipazione concretamente prescelta, assumano rilevanza ai fini della gara.
La documentazione dell’Offerta Tecnica deve essere firmata digitalmente dal concorrente secondo quanto previsto dal disciplinare. In assenza di una espressa previsione della lex specialis, non è richiesta la firma digitale dell’intera offerta tecnica anche da parte dei professionisti indicati per la progettazione, compreso l’archeologo. Resta fermo che, ove l’operatore ritenga opportuno far sottoscrivere singoli elaborati specialistici ai professionisti competenti, ciò è ammesso; tuttavia, tale sottoscrizione non risulta imposta dagli atti di gara.
2. Firma dell’offerta economica
Il modello di Offerta Economica deve essere firmato digitalmente dal concorrente. Non è richiesta la firma dei professionisti indicati per la progettazione, compreso l’archeologo, trattandosi di atto negoziale riferibile all’operatore economico partecipante alla gara.
3. Presenza del geologo nella struttura operativa
La lex specialis richiede espressamente una struttura minima composta da ingegnere, architetto e CSP, oltre alla disponibilità di un archeologo di prima fascia, non computato nel minimo di 3 unità. Non è espressamente richiesta la presenza obbligatoria di un geologo.
4. Indicazione di un solo progettista senza RTP di professionisti
È ammesso che l’impresa concorrente indichi, ai fini della progettazione, anche un solo operatore economico progettista, senza necessità di costituire un RTP di professionisti, purché tale soggetto sia in possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis e garantisca integralmente la struttura operativa minima prescritta dagli atti di gara.
Ciò significa che la struttura minima richiesta dalla lex specialis (ingegnere, architetto, CSP, oltre alla disponibilità dell’archeologo di prima fascia, non computato nel minimo di 3 unità) non coincide necessariamente con un RTP di progettisti, ma può essere assicurata anche all’interno dell’organizzazione del progettista indicato, ove consentito dalla natura del soggetto stesso e dalla relativa organizzazione professionale.
Ne consegue che:
- se il progettista indicato è un operatore economico organizzato (ad esempio società di ingegneria, società tra professionisti o altro soggetto ammesso), esso può soddisfare internamente la struttura operativa minima richiesta, senza necessità di costituire un RTP di professionisti;
- se invece il progettista indicato è un professionista singolo persona fisica, la semplice indicazione del solo nominativo non è di per sé sufficiente, ove non risulti comunque garantita la struttura minima richiesta dagli atti di gara; in tal caso, le ulteriori professionalità necessarie potranno essere assicurate nell’ambito della struttura del progettista stesso, ove ciò sia concretamente dimostrato e compatibile con la natura del soggetto indicato, ovvero mediante partecipazione in forma aggregata, qualora le ulteriori figure assumano autonoma soggettività quali co-progettisti/operatori economici.
Pertanto, la struttura operativa richiesta dagli atti di gara non deve essere automaticamente qualificata come RTP concorrente; essa assume tale veste solo quando le singole figure professionali partecipano alla gara come autonomi operatori economici associati per lo svolgimento della progettazione.
Resta fermo che la documentazione amministrativa e le dichiarazioni devono essere prodotte in conformità a quanto richiesto dalla lex specialis per il soggetto indicato quale progettista e per gli eventuali ulteriori soggetti che, in base alla forma di partecipazione concretamente prescelta, assumano rilevanza ai fini della gara.
24/04/2026 10:15
Quesito #4
Buongiorno, con riferimento all’art. 7 del disciplinare di gara, in materia di requisiti di capacità tecnico-professionale, si chiede di chiarire l’interpretazione del requisito relativo ai “servizi svolti negli ultimi 10 anni per importi non inferiori a due volte l’importo dei lavori per ciascuna categoria”.
In particolare, con riguardo alla tabella di cui al punto 6 delle norme di gara, si chiede di precisare se gli importi indicati debbano intendersi già comprensivi del valore pari al doppio dell’importo dei lavori ovvero se costituiscano il valore base su cui applicare il suddetto coefficiente.
Distinti saluti.
In particolare, con riguardo alla tabella di cui al punto 6 delle norme di gara, si chiede di precisare se gli importi indicati debbano intendersi già comprensivi del valore pari al doppio dell’importo dei lavori ovvero se costituiscano il valore base su cui applicare il suddetto coefficiente.
Distinti saluti.
29/04/2026 13:15
Risposta
Risposta: l'importo degli ultimi dieci anni si riferisce ai professionisti e deve riguardare due volte l'importo della progettazione. Con riferimento alla tabella di cui al punto 6 delle norme di gara gli importi debbono intendersi pari al doppio dell'importo di gara
24/04/2026 10:58
Quesito #5
Si chiede il seguente chiarimento: la "tabella PFTE vs proposta", da inserire nella Relazione Tecnica di ciascun elemento (A.1, A.2, A.3) dell'Offerta Tecnica, si deve considerare inclusa nelle cinque pagine in formato A4 oppure può essere una pagina aggiuntiva rispetto alle cinque pagine?
29/04/2026 13:10
Risposta
Risposta: deve interndersi inclusa nelle 4 pagine
27/04/2026 16:24
Quesito #6
Oggetto: Quesito in merito al possesso dei requisiti tecnico-professionali dei progettisti in RTP costituendo – Art. 7 Disciplinare / Art. 9 Bando
In riferimento ai requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionali dei progettisti, di cui all’Art. 7 del Disciplinare di gara e all’Art. 9 del Bando, si rileva che è richiesto:
“l’operatore economico dovrà aver svolto negli ultimi 10 anni servizi di ingegneria e architettura, con riferimento alla progettazione esecutiva, per un importo complessivo non inferiore a 2 volte l’importo stimato dei lavori, con riguardo alle singole classi e categorie”.
Tuttavia, negli atti di gara non risulta esplicitato il criterio di ripartizione dei suddetti requisiti in caso di partecipazione in RTP costituendo.
Considerato che nei modelli amministrativi (in particolare modelli B e H) è richiesto a ciascun componente di indicare i servizi svolti in relazione alla propria quota di partecipazione, si chiede di chiarire:
1. se, in caso di RTP costituendo (anche di tipo misto), ciascun componente debba possedere i requisiti tecnico-professionali in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione al raggruppamento, per ciascuna classe e categoria;
2. ovvero se ciascun componente debba possedere i requisiti esclusivamente con riferimento alle classi e categorie di prestazioni che assumerà in fase esecutiva, indipendentemente dalla quota percentuale di partecipazione;
3. ovvero se i requisiti possano essere posseduti cumulativamente dal RTP nel suo complesso, senza necessaria corrispondenza tra requisiti posseduti e quote/categorie assunte dai singoli componenti.
Si chiede altresì di specificare quale delle suddette modalità sia da ritenersi conforme ai fini dell’ammissione alla gara.
In riferimento ai requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionali dei progettisti, di cui all’Art. 7 del Disciplinare di gara e all’Art. 9 del Bando, si rileva che è richiesto:
“l’operatore economico dovrà aver svolto negli ultimi 10 anni servizi di ingegneria e architettura, con riferimento alla progettazione esecutiva, per un importo complessivo non inferiore a 2 volte l’importo stimato dei lavori, con riguardo alle singole classi e categorie”.
Tuttavia, negli atti di gara non risulta esplicitato il criterio di ripartizione dei suddetti requisiti in caso di partecipazione in RTP costituendo.
Considerato che nei modelli amministrativi (in particolare modelli B e H) è richiesto a ciascun componente di indicare i servizi svolti in relazione alla propria quota di partecipazione, si chiede di chiarire:
1. se, in caso di RTP costituendo (anche di tipo misto), ciascun componente debba possedere i requisiti tecnico-professionali in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione al raggruppamento, per ciascuna classe e categoria;
2. ovvero se ciascun componente debba possedere i requisiti esclusivamente con riferimento alle classi e categorie di prestazioni che assumerà in fase esecutiva, indipendentemente dalla quota percentuale di partecipazione;
3. ovvero se i requisiti possano essere posseduti cumulativamente dal RTP nel suo complesso, senza necessaria corrispondenza tra requisiti posseduti e quote/categorie assunte dai singoli componenti.
Si chiede altresì di specificare quale delle suddette modalità sia da ritenersi conforme ai fini dell’ammissione alla gara.
29/04/2026 13:10
Risposta
In riferimento all’art. 7 del Disciplinare di gara e all’art. 9 del Bando, si chiarisce che, in caso di partecipazione mediante RTP costituendo, anche di tipo misto, i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti per la componente progettuale possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso, senza necessaria corrispondenza proporzionale tra requisiti posseduti dal singolo componente e quota percentuale di partecipazione al raggruppamento, né tra requisiti posseduti e prestazioni assunte dal singolo componente, salvo diversa ed espressa previsione della lex specialis, che nel caso di specie non risulta prevista.
Restano fermi:
- il possesso, in capo a ciascun componente, dei requisiti di idoneità professionale e delle abilitazioni necessari in relazione alle prestazioni che lo stesso assumerà;
- il rispetto delle ulteriori prescrizioni degli atti di gara in ordine alla struttura minima del gruppo di progettazione, alla presenza del CSP, dell’archeologo di prima fascia e del giovane professionista.
Restano fermi:
- il possesso, in capo a ciascun componente, dei requisiti di idoneità professionale e delle abilitazioni necessari in relazione alle prestazioni che lo stesso assumerà;
- il rispetto delle ulteriori prescrizioni degli atti di gara in ordine alla struttura minima del gruppo di progettazione, alla presenza del CSP, dell’archeologo di prima fascia e del giovane professionista.
27/04/2026 17:01
Quesito #7
Salve, in merito al contenuto della busta B - Offerta tecnica si chiede se le schede tecniche devono essere allegate come PDF unito a parte o se vanno messe in coda ai singoli criteri in modo da avere un unico PDF con criterio + schede tecniche dei materiali. Inoltre per quanto riguarda la Relazione A.3 la tabella "PFTE vs proposta" è inclusa nel conteggio delle 5 pagine?
Vi ringrazio per la cortese attenzione.
Cordiali saluti
Vi ringrazio per la cortese attenzione.
Cordiali saluti
29/04/2026 13:14
Risposta
Con riferimento al contenuto della Busta B – Offerta Tecnica, si chiarisce che la lex specialis non impone una specifica modalità materiale di assemblaggio dei file. Pertanto, le schede tecniche possono essere:
- allegate come PDF separato, purché chiaramente riferibile al singolo criterio cui si riferiscono; oppure
- inserite in coda al relativo elaborato (relazione/criterio), formando un unico PDF.
In entrambi i casi, resta fermo che la documentazione deve essere chiara, ordinata, univocamente riconducibile al criterio di riferimento e contenuta entro i limiti quantitativi previsti dalla lex specialis. La documentazione dell’offerta tecnica deve infatti essere redatta in forma chiara, sintetica e strettamente pertinente agli elementi di valutazione; inoltre, le schede tecniche devono essere limitate ai prodotti/componenti principali effettivamente oggetto di proposta migliorativa.
Quanto alla Relazione A.3, si chiarisce che la tabella “PFTE vs proposta” deve ritenersi ricompresa nella relazione tecnica materiali (max 5 pagine in formato A4), in quanto la lex specialis, per l’elemento A.3, richiede una relazione tecnica con tabella “PFTE vs proposta” per le principali categorie di materiali interessate dalla miglioria. Pertanto, detta tabella concorre al limite massimo di 5 pagine previsto per la relazione A.3.
- allegate come PDF separato, purché chiaramente riferibile al singolo criterio cui si riferiscono; oppure
- inserite in coda al relativo elaborato (relazione/criterio), formando un unico PDF.
In entrambi i casi, resta fermo che la documentazione deve essere chiara, ordinata, univocamente riconducibile al criterio di riferimento e contenuta entro i limiti quantitativi previsti dalla lex specialis. La documentazione dell’offerta tecnica deve infatti essere redatta in forma chiara, sintetica e strettamente pertinente agli elementi di valutazione; inoltre, le schede tecniche devono essere limitate ai prodotti/componenti principali effettivamente oggetto di proposta migliorativa.
Quanto alla Relazione A.3, si chiarisce che la tabella “PFTE vs proposta” deve ritenersi ricompresa nella relazione tecnica materiali (max 5 pagine in formato A4), in quanto la lex specialis, per l’elemento A.3, richiede una relazione tecnica con tabella “PFTE vs proposta” per le principali categorie di materiali interessate dalla miglioria. Pertanto, detta tabella concorre al limite massimo di 5 pagine previsto per la relazione A.3.
28/04/2026 10:12
Quesito #8
Buongiorno,
in riferimento al criterio A1 quando si parla di aree a verde si intende anche di quella del nido?
grazie
in riferimento al criterio A1 quando si parla di aree a verde si intende anche di quella del nido?
grazie
29/04/2026 13:13
Risposta
Con riferimento all’elemento A.1, quando la lex specialis richiama le sistemazioni esterne, le areeverdi e l’arredo urbano, l’ambito valutabile comprende anche l’area esterna di pertinenza del nido d’infanzia, ove interessata da proposta migliorativa coerente con il PFTE e con i limiti dell’elemento di valutazione. L’elemento A.1, infatti, riguarda le sistemazioni esterne nel loro complesso, purché la proposta resti conforme all’assetto funzionale, all’accessibilità, ai vincoli e alle prestazioni minime previste dal PFTE.
Pertanto, l’area deve considerarsi unitariamente ricompresa nell’ambito dell’elemento A.1; resta ferma la facoltà del concorrente di modulare la propria proposta migliorativa, individuando, nell’ambito di tale area complessiva, le porzioni e le sistemazioni esterne che intende effettivamente sviluppare in offerta. La planimetria generale del PFTE evidenzia, accanto alla piazza-anfiteatro, anche il lotto del nido e le relative sistemazioni esterne e superfici a verde, confermando la lettura unitaria dell’assetto generale dell’intervento.
Pertanto, l’area deve considerarsi unitariamente ricompresa nell’ambito dell’elemento A.1; resta ferma la facoltà del concorrente di modulare la propria proposta migliorativa, individuando, nell’ambito di tale area complessiva, le porzioni e le sistemazioni esterne che intende effettivamente sviluppare in offerta. La planimetria generale del PFTE evidenzia, accanto alla piazza-anfiteatro, anche il lotto del nido e le relative sistemazioni esterne e superfici a verde, confermando la lettura unitaria dell’assetto generale dell’intervento.
29/04/2026 11:09
Quesito #10
Buongiorno, si chiede gentilmente se, in merito alla procedura di gara in oggetto, sia dovuta l'imposta da bollo di € 16,00 ed in caso affermativo di chiarire le modalità di assolvimento, in particolare, se consentito l'utilizzo della marca da bollo cartacea.
grazie
grazie
29/04/2026 13:13
Risposta
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento
29/04/2026 16:01
Quesito #11
Buongiorno, si chiede cortesemente se il progettista Essendo NON RTP ma società di ingegneria indicata, debba comunque dichiarare il giovane professionista (obbligo previsto per RTP) in quanto l’allegato G risulta tra i documenti obbligatori da produrre e più volte il giovane professionista è indicato nella documentazione di gara da produrre, si chiede pertanto se sia obbligatorio
grazie
grazie
30/04/2026 16:59
Risposta
Per le società di ingegneria non è obbligatorio il giovane professionista
30/04/2026 09:25
Quesito #12
Buongiorno,
si chiede se per ogni relazione, eventuale copertina e indice sono incluse nelle 5 pagine?
Grazie
si chiede se per ogni relazione, eventuale copertina e indice sono incluse nelle 5 pagine?
Grazie
30/04/2026 16:58
Risposta
No, il limite di 5 pagine in formato A4 è riferito specificamente alla Relazione tecnica richiesta per ciascuno dei tre elementi di valutazione qualitativa (A.1, A.2 e A.3).
30/04/2026 11:14
Quesito #13
Buongiorno, in merito all’assolvimento dell’imposta di bollo, si chiede cortesemente di precisare le modalità operative di pagamento.
In particolare, per il pagamento tramite F24 quale codice ufficio e codice tributo debba essere indicato ed in alternativa, se sia ammesso l’assolvimento mediante marca da bollo cartacea, con indicazione del numero identificativo e allegazione della stessa in formato pdf.
Ne su bando ne su disciplinare ci sono indicazioni in merito
Ringraziando anticipatamente, si porgono cordiali saluti.
In particolare, per il pagamento tramite F24 quale codice ufficio e codice tributo debba essere indicato ed in alternativa, se sia ammesso l’assolvimento mediante marca da bollo cartacea, con indicazione del numero identificativo e allegazione della stessa in formato pdf.
Ne su bando ne su disciplinare ci sono indicazioni in merito
Ringraziando anticipatamente, si porgono cordiali saluti.
30/04/2026 16:58
Risposta
Per la compilazione del modello F23 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un programma che esegue semplici controlli formali sui dati inseriti evitando errori nella procedura di versamento.
Codici da utilizzare:
Codice dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Locri < TDJ >Codice tributo < 456T >
Per gli estremi dell’atto o del documento
- Anno: inserire l’anno corrente
- Numero: Codice CIG
Codici da utilizzare:
Codice dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Locri < TDJ >Codice tributo < 456T >
Per gli estremi dell’atto o del documento
- Anno: inserire l’anno corrente
- Numero: Codice CIG
02/05/2026 12:13
Quesito #14
Si segnala il seguente errore progettuale riscontrabile nel PFTE posto a base di gara: nell'elaborato denominato "Computo Metrico Estimativo (Sicurezza)" non è computato il noleggio della recinzione di cantiere per i mesi successivi al primo; trattandosi di appalto "a misura", tale errore progettuale impone che la recinzione di cantiere possa essere mantenuta in opera solo per il primo mese, con tutte conseguenze del caso. Si invita pertanto la Stazione Appaltante ad apportare le dovute modifiche al PFTE posto a base di gara, che alla luce del chiaro errore progettuale non poteva essere approvato. Distinti saluti.
04/05/2026 11:53
Risposta
Si prende atto della segnalazione.
Al riguardo, si chiarisce che quanto evidenziato attiene, al più, a un profilo estimativo del PFTE posto a base di gara e non è di per sé qualificabile come errore progettuale in senso proprio.
In ogni caso, tale circostanza non comporta che la recinzione di cantiere possa essere mantenuta in opera per il solo primo mese. Nel caso di specie, infatti, l’affidamento avviene mediante appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori e il contratto è stipulato a misura; pertanto, le misure di sicurezza necessarie per l’intera durata del cantiere dovranno comunque essere garantite e contabilizzate secondo le quantità effettivamente eseguite, fermo restando che i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso.
Ne consegue che la voce richiamata non può essere interpretata come limite temporale massimo di mantenimento della recinzione. Pertanto, non si ravvisa la necessità di modificare gli atti di gara, restando fermo che, in sede di progettazione esecutiva e di esecuzione, dovranno essere assicurati tutti gli apprestamenti di sicurezza effettivamente necessari per la durata del cantiere.
Al riguardo, si chiarisce che quanto evidenziato attiene, al più, a un profilo estimativo del PFTE posto a base di gara e non è di per sé qualificabile come errore progettuale in senso proprio.
In ogni caso, tale circostanza non comporta che la recinzione di cantiere possa essere mantenuta in opera per il solo primo mese. Nel caso di specie, infatti, l’affidamento avviene mediante appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori e il contratto è stipulato a misura; pertanto, le misure di sicurezza necessarie per l’intera durata del cantiere dovranno comunque essere garantite e contabilizzate secondo le quantità effettivamente eseguite, fermo restando che i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso.
Ne consegue che la voce richiamata non può essere interpretata come limite temporale massimo di mantenimento della recinzione. Pertanto, non si ravvisa la necessità di modificare gli atti di gara, restando fermo che, in sede di progettazione esecutiva e di esecuzione, dovranno essere assicurati tutti gli apprestamenti di sicurezza effettivamente necessari per la durata del cantiere.
02/05/2026 12:57
Quesito #15
Si segnala il seguente errore progettuale riscontrabile nel PFTE posto a base di gara: nell'elaborato denominato "Relazione paesaggistica" viene evidenziato dal Progettista che nell'area oggetto di intervento è presente "vegetazione erbacea" di altezza variabile tra 40-120 cm, "vegetazione arbustiva" di altezza variabile tra 1-2 metri e "vegetazione arborea" rappresentata da 2/3 piante di ulivo di altezza tra 2-3 metri, chioma tra 2-3 metri e di età di circa 15-25 anni. Nel Computo Metrico di progetto, però, non è computata alcuna lavorazione per la pulizia dell'area oggetto di intervento, rimozione della vegetazione, taglio degli arbusti ed alberi e smaltimento del materiale di risulta; trattandosi di appalto "a misura", tale errore progettuale comporta la possibilità di contestazioni sin dall'inizio delle attività in cantiere, con tutte conseguenze del caso: in estrema ipotesi le attività di cantiere non potrebbero avere inizio in quanto non sono previste le prime lavorazioni da espletare, ossia la pulizia dell'area e lo smaltimento del materiale di risulta. Si invita pertanto la Stazione Appaltante ad apportare le dovute modifiche al PFTE posto a base di gara, che alla luce del chiaro errore progettuale non poteva essere approvato. Distinti saluti.
04/05/2026 11:52
Risposta
Si prende atto della segnalazione.
Al riguardo, si chiarisce che quanto evidenziato attiene, al più, a un profilo estimativo dell’analisi prezzo contenuta nel PFTE posto a base di gara e non è di per sé qualificabile come errore progettuale in senso proprio.
Nel caso di specie, infatti, l’affidamento avviene mediante appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori e il contratto è stipulato a misura; pertanto, l’eventuale osservazione sulla composizione di una singola analisi prezzo non incide, di per sé, sulla possibilità di eseguire la lavorazione né comporta l’inidoneità del PFTE posto a base di gara. L’art. 41 del D. Lgs. 36/2023 prevede che la progettazione si articoli in livelli di successivo approfondimento tecnico, mentre l’art. 44 disciplina l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori.
Resta fermo che, in sede di progettazione esecutiva e di successiva esecuzione/contabilizzazione a misura, dovranno essere assicurate la corretta definizione tecnica della lavorazione e la contabilizzazione delle quantità effettivamente eseguite, secondo gli atti contrattuali e la normativa vigente.
Pertanto, non si ravvisa la necessità di modificare gli atti di gara, non emergendo, nei termini prospettati nel quesito, un vizio tale da rendere il PFTE non approvabile.
Al riguardo, si chiarisce che quanto evidenziato attiene, al più, a un profilo estimativo dell’analisi prezzo contenuta nel PFTE posto a base di gara e non è di per sé qualificabile come errore progettuale in senso proprio.
Nel caso di specie, infatti, l’affidamento avviene mediante appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori e il contratto è stipulato a misura; pertanto, l’eventuale osservazione sulla composizione di una singola analisi prezzo non incide, di per sé, sulla possibilità di eseguire la lavorazione né comporta l’inidoneità del PFTE posto a base di gara. L’art. 41 del D. Lgs. 36/2023 prevede che la progettazione si articoli in livelli di successivo approfondimento tecnico, mentre l’art. 44 disciplina l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori.
Resta fermo che, in sede di progettazione esecutiva e di successiva esecuzione/contabilizzazione a misura, dovranno essere assicurate la corretta definizione tecnica della lavorazione e la contabilizzazione delle quantità effettivamente eseguite, secondo gli atti contrattuali e la normativa vigente.
Pertanto, non si ravvisa la necessità di modificare gli atti di gara, non emergendo, nei termini prospettati nel quesito, un vizio tale da rendere il PFTE non approvabile.
02/05/2026 13:23
Quesito #16
Si segnala il seguente errore progettuale riscontrabile nel PFTE posto a base di gara: nell'elaborato denominato "Analisi prezzi (lavori)", nell'analisi del prezzo identificato con l'acronimo "IMP.18" tra le voci elementari di costo elencate in analisi non sono riportati né il nolo dell'attrezzatura e dei mezzi necessari per porre in opera il palo, che si rammenta è di altezza pari ad 8000mm., né la manodopera necessaria per l'utilizzo dei tali mezzi e attrezzature. Inoltre, l'incidenza della manodopera computata in analisi (un'ora di un operaio metalmeccanico livello D2 ed un'ora di un operaio metalmeccanico livello C3) non è congrua rispetto alla lavorazione da espletare. Si invita pertanto la Stazione Appaltante ad apportare le dovute modifiche al PFTE posto a base di gara, che alla luce del chiaro errore progettuale non poteva essere approvato. Distinti saluti.
04/05/2026 11:53
Risposta
Si prende atto della segnalazione.
Al riguardo, si chiarisce che quanto evidenziato attiene, al più, a un profilo estimativo del PFTE posto a base di gara e non è di per sé qualificabile come errore progettuale in senso proprio.
Nel caso di specie, infatti, l’affidamento avviene mediante appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori e il contratto è stipulato a misura; pertanto, l’eventuale osservazione relativa alla mancata esplicitazione di singole lavorazioni preparatorie nel computo non comporta, di per sé, l’impossibilità di avvio delle attività di cantiere né l’inidoneità del PFTE posto a base di gara.
Resta fermo che, in sede di progettazione esecutiva, dovranno essere sviluppati con il necessario livello di dettaglio gli aspetti tecnici ed esecutivi dell’intervento, ivi comprese le eventuali lavorazioni preliminari funzionali alla cantierizzazione e alla realizzazione dell’opera, nel rispetto degli atti di gara, della normativa vigente e delle condizioni effettive dei luoghi.
Pertanto, non si ravvisa la necessità di modificare gli atti di gara, non emergendo, nei termini prospettati nel quesito, un vizio tale da rendere il PFTE non approvabile.
Al riguardo, si chiarisce che quanto evidenziato attiene, al più, a un profilo estimativo del PFTE posto a base di gara e non è di per sé qualificabile come errore progettuale in senso proprio.
Nel caso di specie, infatti, l’affidamento avviene mediante appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori e il contratto è stipulato a misura; pertanto, l’eventuale osservazione relativa alla mancata esplicitazione di singole lavorazioni preparatorie nel computo non comporta, di per sé, l’impossibilità di avvio delle attività di cantiere né l’inidoneità del PFTE posto a base di gara.
Resta fermo che, in sede di progettazione esecutiva, dovranno essere sviluppati con il necessario livello di dettaglio gli aspetti tecnici ed esecutivi dell’intervento, ivi comprese le eventuali lavorazioni preliminari funzionali alla cantierizzazione e alla realizzazione dell’opera, nel rispetto degli atti di gara, della normativa vigente e delle condizioni effettive dei luoghi.
Pertanto, non si ravvisa la necessità di modificare gli atti di gara, non emergendo, nei termini prospettati nel quesito, un vizio tale da rendere il PFTE non approvabile.
02/05/2026 18:26
Quesito #17
Siamo a chiedere la proroga della scadenza per la presentazione delle offerte in quanto, avendo effettuato un rilievo in situ per meglio predisporre l'offerta tecnica, abbiamo bisogno di qualche giorno in più per montare il rilievo. La presente richiesta è fatta anche alla luce della circostanza che la gara è stata pubblicata sul portale il 15 aprile u.s. e deve essere presentata entro la mattina del 05 maggio, ma nei venti giorni di tempo assegnati vi sono cinque giorni festivi oltre al lungo ponte del primo maggio. Si confida, pertanto, in una proroga di almeno una settimana al fine di favorire la partecipazione di più concorrenti e per dar loro la possibilità di predisporre un'offerta ben ponderata. Distinti saluti.
04/05/2026 11:53
Risposta
Si prende atto della richiesta.
Tuttavia, non si ravvisa la possibilità di disporre una proroga del termine di presentazione delle offerte.
Come previsto dagli atti di gara, il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato in 20 giorni per ragioni di urgenza specificamente motivate, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, tenuto conto della necessità di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento dell’intera procedura di affidamento, nonché della completa disponibilità della documentazione di gara e della struttura dell’offerta richiesta.
Pertanto, il termine fissato negli atti di gara resta confermato.
Resta fermo che ciascun operatore economico organizza autonomamente le attività ritenute utili alla formulazione dell’offerta, nel rispetto della tempistica stabilita dalla lex specialis.
Tuttavia, non si ravvisa la possibilità di disporre una proroga del termine di presentazione delle offerte.
Come previsto dagli atti di gara, il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato in 20 giorni per ragioni di urgenza specificamente motivate, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, tenuto conto della necessità di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento dell’intera procedura di affidamento, nonché della completa disponibilità della documentazione di gara e della struttura dell’offerta richiesta.
Pertanto, il termine fissato negli atti di gara resta confermato.
Resta fermo che ciascun operatore economico organizza autonomamente le attività ritenute utili alla formulazione dell’offerta, nel rispetto della tempistica stabilita dalla lex specialis.